Per quanto riguarda i benefit, che costituiscono la seconda leva a disposizione dell’’impresa per favorire il benessere allargato del lavoratore, occorre distinguere tra:
fringe benefit , soggetti a tassazione perché considerati parte integrante della retribuzione e relativi a strumenti utilizzati dal dipendente per svolgere il proprio lavoro, come device mobili, auto ad uso privato, buoni pasto;
flexible benefit, esenti dal pagamento di tasse e contributi, se l’importo erogato rispetta delle soglie definite dalla norma e sono relativi a quei beni e servizi di “utilità sociale”, elencati nell’art. 51 del TUIR, che hanno come obiettivo il miglioramento del benessere del lavoratore, sia personale che familiare.